REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE DELLE

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

 


NOMINA DELLA COMMISSIONE: viene nominata come previsto dalla Legge Regione Toscana n° 3 del 1994.

 

CARICHE ALL’INTERNO DELLE COMMISSIONI: nella prima riunione della Commissione, indetta dall’A.T.C., i membri della Commissione provvedono a nominare il Presidente ed il Segretario della Commissione stessa, e a stabilire la sede della Commissione.

 

FINALITA’ DELLA COMMISSIONE: recupero degli habitat vocati  alla piccola selvaggina stanziale e al ripopolamento naturale degli stessi, sino ad ottenere un incremento tale che consenta, tramite un piano programmato di catture, il ripopolamento in altri siti diversi dalle Z.R.C.

 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE: la convocazione della Commissione è stabilita dal Presidente di comune accordo con il Segretario o dal Presidente stesso in caso lo reputi necessario. L’ordine del giorno è redatto dal Presidente di concerto con il Segretario. Ogni membro della Commissione può chiedere d’integrare, nel corso della seduta, variazioni e/o integrazioni all’O.d.G:, ad eccezione dell’eventuale richiesta di dimissioni del Presidente e del Segretario o di modifiche tali che comportino variazioni alla gestione stabilita della Z.R.C.. Tali richieste devono essere inoltrate, da chi intende farle, almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la seduta. Per le altre proposte, basta la maggioranza semplice degli intervenuti per discuterle nel corso della riunione. La convocazione deve essere inviata ai membri della Commissione almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta e deve essere fatta tramite lettera, che deve contenere, oltre all’ordine del giorno, la data, ora e luogo della prima e seconda convocazione (che si renderebbe necessaria in caso di mancato raggiungimento del numero legale, vedi norma successiva).

La Commissione può essere convocata per richiesta di almeno due membri, specificando per lettera indirizzata al Presidente, il motivo ed il relativo O.d.G. per cui viene richiesta la convocazione.

 

VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE: tutte le sedute della Commissione devono obbligatoriamente essere verbalizzate su un apposito registro avente pagine numerate e vidimato dall’A.T.C. Su tale registro dovrà essere riportato: la data, l’ora, e il luogo della riunione, l’elenco nominativo degli intervenuti, l’ordine del giorno nonché l’esito delle votazioni fatte in merito agli argomenti trattati. Il verbale sarà redatto dal Segretario, ed infine sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e almeno un membro della Commissione.

 

VALIDITA’ DELLE RIUNIONI, VOTAZIONI, SOSPENSIONI O RINVIO RIUNIONI: la seduta della Commissione è validamente costituita qualora siano presenti almeno il 50% più 1 dei membri della Commissione stessa. Le votazioni sui punti all’O.d.G. sono effettuati di norma con voto palese ma se vi è la richiesta di almeno due membri, o la votazione tratti di materia riguardante i membri della Commissione la votazione avviene a scrutinio segreto. L’approvazione dei punti all’O.d.G. è a maggioranza semplice ed in caso di equità il voto del Presidente vale doppio.

La sospensione della seduta può essere richiesta dal Presidente e/o da un membro della Commissione, e approvata dalla maggioranza degli intervenuti.  Con lo stesso criterio possono essere sospesi uno o più punti all’O.d.G. e essere richiesto il rinvio della seduta.

 

ASSENZE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE: il membro della Commissione che, senza giustificazione scritta per ogni assenza, non partecipa ad almeno tre sedute consecutive, sarà considerato assente ingiustificato e quindi decadrà dall’incarico. Ciò dovrà essere riportato a verbale e il Presidente dovrà incaricarsi della sostituzione del membro.

 

PROVVEDIMENTI URGENTI: in caso di necessità urgenti, il Presidente può deliberare fino ad un massimo di spesa di € 516.50 (cinquecentosedici/50) e entro il termine di tre giorni ha l’obbligo di convocare la Commissione (anche via fax, telefono o telegramma) per l’approvazione, la modifica o altro provvedimento atto a migliorare l’intervento d’urgenza effettuato.

 

OBIETTIVI: all’inizio di ogni anno finanziario, la Commissione dovrà fissare, di comune accordo con l’A.T.C. ed i tecnici dallo stesso demandati, gli obiettivi da raggiungere nel corso dell’anno.  Se per due anni consecutivi questi obiettivi non saranno raggiunti, l’A.T.C. e/o la Provincia provvederanno a convocare le Associazioni Provinciali Agricole coinvolte nella gestione delle Z.R.C. per gli opportuni provvedimenti, che possono riguardare anche la sostituzione dei membri della Commissione di gestione e/o la revoca della Zona di Ripopolamento e Cattura.

 

GARE CINOFILE ALL’INTERNO DELLE Z.R.C.: in ogni Z.R.C. non potranno avere luogo più di tre prove l’anno, fermo restando l’assoluto divieto di svolgimento all’interno delle Z.R.C. nel periodo 30 marzo - 15 luglio (compreso). Dette prove, senza abbattimento della fauna selvatica, dovranno avere il titolo di gara Nazionale o Regionale o Provinciale ed essere sempre sotto l’egida dell’E.N.C.I. e/o delle Associazioni Venatorie riconosciute a livello Nazionale.  E’ inoltre necessario parere vincolante della Commissione, che si esprimerà dopo aver valutato se sussistono le condizioni favorevoli per la salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole.

 

 

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