AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

A.T.C. 09 LIVORNO

 

Regolamento per l’accertamento, la stima e il risarcimento dei danni,  provocati dalla fauna selvatica, alle produzioni agricole all’interno del territorio di pertinenza dell’A.T.C. n. 9

 (approvato dal Comitato di Gestione nella seduta dell’11/07/2000)

(MODIFICATO DAL COMITATO DI GESTIONE NELLA SEDUTA DEL 27/08/2004)

 


 

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   Art. 1 - Oggetto dei rimborsi

 

 

            L’A.T.C. n. 9 si obbliga al risarcimento dei danni causati alle coltivazioni agricole da parte della fauna selvatica, dietro accertamento e determinazione di stima tecnica del perito incaricato dallo stesso A.T.C. n. 9 e sulla base del parere espresso dalla istituita Commissione Danni, di cui all’art. 5. I danni oggetto di risarcimento devono essere riferiti ad una coltivazione agricola, realmente ed effettivamente ottenibile da una determinata superficie agricola, situata all’interno del territorio dell’A.T.C. n. 9, e condotta a titolo di proprietà, affitto o comodato.

 

Art. 2 - Impianti

 

            Sono ammissibili alla richiesta di risarcimento anche i danni subiti dagli impianti produttivi, che risultino effettivamente provocati dalla fauna selvatica, e per i quali vi sia stato accertamento e calcolo estimativo del tecnico incaricato dall’A.T.C. n. 9.

 

Art. 3 - Esclusioni

 

            Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati da:

 

   a.            Qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito l’evento nonché l’aggravamento dei danni che possa conseguirne.

   b.             I danni causati da animali domestici e/o allo stato brado o altri non inquadrabili nella fauna selvatica.

  c.             I danni il cui ammontare complessivo, dopo la stima del tecnico e il parere espresso dall’istituita Commissione Danni, sia pari o inferiore ad Euro 85.00 (ottantantacinque/00), nel rispetto di quanto prevede l’attuale direttiva regionale.

Art. 4 - Limiti territoriali.

 

            Non sono rimborsabili dall’A.T.C. i danni causati alle produzioni agricole situate all’interno di Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristico Venatorie, di Fondi Chiusi, di Parchi Regionali o Nazionali, di Oasi o altri luoghi dove non sia gestibile la libera attività venatoria (ad esempio gli orti), nonché in tutto il restante territorio che sia al di fuori delle competenze dell’A.T.C. 9.

 

Art. 5 - Commissione Danni.

 

            E’ istituita in seno al Comitato A.T.C. 9 un’apposita Commissione Danni che ha il compito di verificare l’attendibilità delle pratiche di indennizzo danni inoltrate e le determinazioni del perito incaricato. A tale Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

 

   a.            verificare l’attendibilità delle domande di risarcimento pervenute all’A.T.C.               n. 9;

   b.             verificare la completezza documentale delle istanze pervenute e, nel caso di assenza di documenti, proporne la reiezione;

   c.            verificare gli esiti di istruttoria del tecnico e le perizie formulate;

   d.             proporre l’approvazione e il diniego delle pratiche di risarcimento danni;

   d.           

   e.             approvare annualmente la tabella di riferimento dei prezzi dei prodotti agricoli, sulla base delle valutazioni dei prezzi emessi dalla Camera di Commercio di Livorno;

   f.             determinare il valore medio di particolari prodotti agricoli di pregio,   non classificati dalla CIAA;

   g.            proporre al Comitato A.T.C. 9 l’applicazione di eventuali misure   cautelative nei riguardi di domande di indennizzo riscontrate non veritiere;

   g.           

   h.             proporre al Comitato di Gestione eventuali interventi a prevenzione dei danni in determinate zone ad alto rischio;

     i.            relazionare  al  Comitato  A.T.C.  9   gli  esiti  dell’istruttoria,   suddividendo  il  numero delle pratiche accolte e/o respinte suddivise per Comune  e  l’entità  complessiva  del    risarcimento danni previsto.

     i.           

Art. 6 - Limiti temporali.

 

            Non sono rimborsabili dall’A.T.C. i danni causati alle produzioni agricole dopo la loro raccolta o  dopo il loro naturale distacco dall’impianto produttivo, o superato il normale periodo di maturazione e quindi la normale epoca di raccolta, per i quali divenga impossibile redigere un’attenta perizia e valutazione da parte del tecnico incaricato dall’A.T.C. n. 9.

Non sono altresì rimborsabili i danni non potuti accertare dal tecnico dell’A.T.C. 9 per avvenuta raccolta del prodotto in data precedente a quanto  indicato nella domanda di richiesta danni.

Il normale periodo di maturazione è determinato in base ad una apposita tabella di riferimento per coltura,  emanata annualmente dalla Commissione Danni dell’A.T.C. 9, in accordo con le Associazioni Agricole Professionali rappresentate nel Comitato di Gestione dell’A.T.C. 9, concernente un elenco di prodotti principali soggetti ad indennizzo, la data di messa fuori rischio, il periodo nel quale è previsto solo il rimborso delle spese di semina. Tale tabella, inoltre conterrà per tipologia di coltura le rese produttive medie ad ettaro, prese a riferimento per la valutazione del danno.

 

Art. 7 - Modalità di presentazione della richiesta di indennizzo.

 

            Il produttore che riscontrati la presenza di danni alle proprie coltivazioni agricole, causate dalla selvaggina, deve inviare alla sede dell’A.T.C. 9, l’apposito modello di richiesta danni, opportunamente compilato. Il modello potrà essere ritirato direttamente presso la sede dell’A.T.C. n. 9, oppure per il tramite delle Organizzazioni Professionali Agricole. L’A.T.C. n. 9 non potrà esaminare le domande di danno che perverranno con modulistica diversa da quella approvata e distribuita alle OO.PP.AA.  La domanda di richiesta danni potrà essere inviata per posta, a mezzo raccomandata, per fax oppure presentata direttamente alla segreteria dell’A.T.C. 9  - Piazza I. Iori, 3 - Cecina (Li), entro cinque giorni dall’avvenuto riscontro dei danni. La domanda inoltre dovrà pervenire con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, esclusi i sabato, i festivi ed il giorno di presentazione della domanda, prima della data di prevista raccolta, per consentire al tecnico incaricato di effettuare il necessario sopralluogo di verifica ed accertamento danni. Nei casi di estrema urgenza, per coltivazioni danneggiate in imminente raccolta, l’agricoltore dovrà inviare telegramma/fax urgente o telefonare al n° 0586/631016 - fax n° 0586/632489, comunicando tale necessità.

La domanda di richiesta danni dovrà essere compilata in ogni sua parte:

   a.              anagrafica, (codice fiscale, partita I.V.A., ecc.);

   b.            dati catastali (Comune, partita catastale, foglio di mappa, particelle, superficie, ecc.);

   c.             dati  colturali  e proposta di danno (tipologia  di  coltura  danneggiata,  resa  media  accertata,  danno  stimato  in percentuale e lire, ecc.);

   d.              misure di prevenzione attuate per evitare i danni;

   e.            data prevista per la raccolta;

   f.            tipologia del danno riscontrato;

  g.            tipo di selvaggina che ha causato il danno.

 

Alla domanda, inoltre, dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

 

   a.             copia Visura Catastale (di data non superiore a 6 mesi);

   b.            estratto di mappa in scala 1:2000;

   c.             copia attribuzione partita I.V.A.;

   d.            copia titolo di conduzione (es. affitto o comodato);

   e.            copia domanda di integrazione P.A.C. - seminativi;

(per alcuni dei suddetti documenti è prevista la possibilità di presentare autocertificazione, nei modi e limiti consentiti dalla legge)

 

Non saranno accolte le domande pervenute alla sede dell’A.T.C. n. 9:

-        non complete dei documenti integrativi obbligatori e previsti dal presente regolamento;

-        compilate su modelli non conformi a quello approvato e distribuito dall’A.T.C. n. 9;

-        compilate in modo irregolare o comunque non completo;

-          sprovviste dei documenti da allegare o comunque incomplete nella compilazione dei dati.

Nel caso di istanze inviate con urgenza, (per colture in imminente fase di raccolta) sarà possibile integrare la domanda con la documentazione integrativa, entro e non oltre quindici giorni dalla data di richiesta del sopralluogo, all’A.T.C. n. 9.

 

Art. 8- Rilevazione e liquidazione danno.

 

            Ricevuta la denuncia di danno, l’A.T.C. verifica la rispondenza della domanda e degli allegati, dopo di ché incarica il tecnico affinché disponga il sopralluogo per la valutazione del danno. E’ facoltà del tecnico incaricato di ispezionare anche ripetutamente i danni denunciati.

            L’A.T.C. si impegna ad espletare le pratiche di stima del danno entro sette giorni, escluso il sabato ed i festivi, a partire dal giorno successivo alla data di pervenuta denuncia di danno.

            Una volta effettuato il sopralluogo del tecnico e predisposta la perizia, essa sarà rimessa all’attenzione della Commissione Danni che ne verificherà la rispondenza e completezza per la relativa liquidazione, in base ai dati contenuti nella tabella di riferimento di cui all’art. 5. Una volta terminato il lavoro di verifica delle pratiche danni, la Commissione presenta all’attenzione del Comitato di Gestione A.T.C. 9 l’elenco delle domande ammissibili e del relativo importo, e delle domande non accolte, avendo cura di specificarne i motivi. Una volta approvata la lista l’A.T.C. disporrà del pagamento delle domande ammissibili e alla comunicazione di diniego ai titolari delle pratiche respinte.

            Qualora fosse stato consegnato materiale per la prevenzione danni (in particolare materiale per recinzioni elettrificate) ed al momento del sopralluogo del tecnico tale impianto non risultasse perfettamente funzionante o non messo in opera, il danno stimato non sarà indennizzabile.

 

Art. 9 - Perizia d’appello.

 

            Il perito incaricato dall’A.T.C. n. 9, per la stima e l’accertamento dei danni, deve comunicare in seduta stante all’agricoltore, dopo l’indagine effettuata, la percentuale di danno riscontrata e la resa media accertata per la coltivazione danneggiata.

            Tali risultati formeranno oggetto di un verbale di sopralluogo che dovrà essere sottoscritto dal perito e, nel caso di accettazione, dall’agricoltore.

            Entro otto giorni esclusi il sabato ed i festivi, dalla data del verbale di sopralluogo, il richiedente  che non ne accetti le risultanze in esso contenute, avrà la facoltà di incaricare un proprio tecnico professionista e richiedere un nuovo sopralluogo del perito nominato dall’A.T.C.; a tale sopralluogo parteciperà il tecnico incaricato dall’agricoltore, il tecnico nominato dall’A.T.C. 9  e un tecnico incaricato dall’Amministrazione Provinciale. Allorché sia stato chiesto l’appello, il richiedente deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata.

            Qualora il richiedente non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta, sebbene accompagnata da un’ulteriore perizia di un tecnico di parte, non potrà essere accolta e si intenderà decaduta.

            La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente regolamento e riguardare tutte le partite appellate. I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna terminologia legale.

            Qualunque sia l’esito della perizia d’appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito.

 

Art. 10 - Ricorsi avverso la determinazione della Commissione Danni.

 

            Il richiedente che non intende accettare la determinazione economica del danno espressa dalla Commissione Danni dell’A.T.C. n. 9, ha facoltà di inviare apposito ricorso scritto indirizzato al Presidente dell’A.T.C. n. 9, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del risultato di istruttoria.  Decorso inutilmente tale termine la determinazione della Commissione Danni si intende accolta a tutti gli effetti di legge. Nel ricorso dovranno essere indicati gli estremi della domanda danni inoltrata, i motivi difensivi avanzati, nonché tutti i documenti che saranno ritenuti opportuni per l’accoglimento del ricorso e può essere chiesta audizione alla commissione.

 

Art. 11- Prezzi dei prodotti.

 

            La determinazione dei prezzi dei prodotti agricoli, sui quali calcolare l’entità del danno, avviene tramite una apposita tabella di riferimento, approvata dalla Commissione Danni, e redatta annualmente sulla base della media di riferimento dei prezzi determinati dalla Commissione Prezzi della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura. Per i prodotti non valutati dalla CCIAA o per i prodotti di particolare pregio (uve pregiate DOC, ecc.) la Commissione Danni, sentito il parere delle Organizzazioni di Categoria Agricole (componenti il Comitato A.T.C. 9), farà riferimento alla media dei  prezzi riscontrati sul territorio provinciale.

            Su indicazione del tecnico incaricato, valutata la distribuzione del danno e valutata la non convenienza alla raccolta, dal prezzo “franco produttore” saranno dedotte le spese stimate di raccolta.

 

Art. 12 - Aggravamento dei danni.

            Nel caso in cui l’agricoltore riscontri un aggravamento dei danni rispetto alla precedente domanda di danno inoltrata e alla verifica del tecnico, avrà la facoltà di inviare una nuova  domanda, che annullerà a tutti gli effetti la precedente inviata, in cui sarà ricalcolato l’intero danno riscontrato. Per quanto concerne la documentazione da allegare, nel caso di domanda aggiuntiva non è fatto obbligo di riprodurre tutta la documentazione già inviata, fatta eccezione per i documenti attinenti la variazione danno riscontrata.

 

Art. 13 - Pagamento del risarcimento del danno.

            Il pagamento del risarcimento, salvo eventuali contestazioni o riserve, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite di anno in anno dall’A.T.C. 9, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 7.

 

Art. 14 - Disposizioni diverse.

            L’A.T.C. 9 senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati per ispezionare i vari prodotti.

            Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno l’A.T.C. 9 circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall’A.T.C., produce la decadenza del diritto al risarcimento da parte del richiedente, fatta salva la facoltà del Comitato di Gestione di effettuare le opportune segnalazioni agli organi competenti o di adire per le vie legali.

Foro competente, per ogni controversia che dovesse crearsi, è esclusivamente quello del luogo dove ha sede l’A.T.C. 9.

 

Art. 15 – Norme transitorie.

 

       Il presente Regolamento verrà stampato e diffuso a cura dell’A.T.C. n° 9, delle Organizzazioni Professionali Agricole, delle Associazioni Venatorie e delle Associazioni Ambientaliste e potrà subire variazioni in funzione delle decisioni del Comitato A.T.C. n. 9 e delle norme regionali e provinciali che istituiscono la materia. Copia del presente regolamento, una volta approvato, viene notificato all’Amministrazione Provinciale competente per territorio.

A tutti è fatto invito di prendere esatta conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento.  

 

(versione approvata nella seduta del Comitato di Gestione dell’A.T.C. n. 9 dell’11 luglio 2000 e modificata in data 20 agosto 2004)

 

Inoltre si PRECISA che a seguito di un quesito posto dall’ATC 9 la  Regione Toscana risponde che:

“le produzioni agricole tutelate dall’art. 47 della legge regionale 3/1994 sono esclusivamente quelle riconducibili all’esercizio di attività di impresa agricola.

Dal combinato disposto degli articoli 2082 e 2135 del codice civile emerge che l’imprenditore agricolo è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata che si sostanzia, nello specifico, in una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Il soggetto titolato ad essere risarcito ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 3/1994 è, quindi, solo l’imprenditore agricolo (che esercita regolarmente attività di impresa con regolare partita IVA) e non tutti coloro che, per motivazioni diverse, si dedicano alla coltivazione del fondo.

Il presente parere esprime l’orientamento dell’ufficio scrivente ed è rilasciato a titolo collaborativi senza pregiudizio delle competenze e delle responsabilità definite dalla normativa vigente. “

 

 

 

 

 
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