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AMBITO
TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C.
09 LIVORNO Regolamento
per l’accertamento, la stima e il risarcimento dei danni, provocati dalla fauna selvatica, alle
produzioni agricole all’interno del territorio di pertinenza dell’A.T.C. n. 9
(approvato dal Comitato di Gestione nella
seduta dell’11/07/2000) (MODIFICATO
DAL COMITATO DI GESTIONE NELLA SEDUTA DEL 27/08/2004) |
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Art. 1 - Oggetto dei rimborsi
L’A.T.C. n. 9 si obbliga al
risarcimento dei danni causati alle coltivazioni agricole da parte della
fauna selvatica, dietro accertamento e determinazione di stima tecnica del perito
incaricato dallo stesso A.T.C. n. 9 e sulla base del parere espresso dalla
istituita Commissione Danni, di cui all’art. 5. I danni oggetto di
risarcimento devono essere riferiti ad una coltivazione agricola, realmente
ed effettivamente ottenibile da una determinata superficie agricola, situata
all’interno del territorio dell’A.T.C. n. 9, e condotta a titolo di
proprietà, affitto o comodato. Art. 2 - Impianti
Sono ammissibili alla richiesta di
risarcimento anche i danni subiti dagli impianti produttivi, che risultino
effettivamente provocati dalla fauna selvatica, e per i quali vi sia stato
accertamento e calcolo estimativo del tecnico incaricato dall’A.T.C. n. 9. Art. 3 - Esclusioni
Sono esclusi
dal risarcimento i danni provocati da: a.
Qualsiasi altra causa che abbia
preceduto, accompagnato o seguito l’evento nonché l’aggravamento dei danni
che possa conseguirne. b.
I
danni causati da animali domestici e/o allo stato brado o altri non
inquadrabili nella fauna selvatica.
c.
I
danni il cui ammontare complessivo, dopo la stima del tecnico e il parere
espresso dall’istituita Commissione Danni, sia pari o inferiore ad Euro
85.00 (ottantantacinque/00), nel rispetto di quanto prevede l’attuale
direttiva regionale. Art. 4 - Limiti
territoriali. Non sono rimborsabili dall’A.T.C.
i danni causati alle produzioni agricole situate all’interno di Aziende
Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristico Venatorie, di Fondi Chiusi, di
Parchi Regionali o Nazionali, di Oasi o altri luoghi dove non sia gestibile
la libera attività venatoria (ad esempio gli orti), nonché in tutto il
restante territorio che sia al di fuori delle competenze dell’A.T.C. 9. Art. 5 - Commissione
Danni. E’ istituita in seno al Comitato
A.T.C. 9 un’apposita Commissione Danni che ha il compito di verificare
l’attendibilità delle pratiche di indennizzo danni inoltrate e le
determinazioni del perito incaricato. A tale Commissione sono attribuiti i
seguenti compiti: a.
verificare l’attendibilità delle domande
di risarcimento pervenute all’A.T.C. n. 9; b.
verificare
la completezza documentale delle istanze pervenute e, nel caso di assenza di
documenti, proporne la reiezione; c.
verificare gli esiti di istruttoria del
tecnico e le perizie formulate; d.
proporre
l’approvazione e il diniego delle pratiche di risarcimento danni;
d.
e.
approvare annualmente la tabella di
riferimento dei prezzi dei prodotti agricoli, sulla base delle valutazioni
dei prezzi emessi dalla Camera di Commercio di Livorno; f.
determinare il valore medio di particolari
prodotti agricoli di pregio, non
classificati dalla CIAA; g.
proporre
al Comitato A.T.C. 9 l’applicazione di eventuali misure cautelative nei riguardi di domande di
indennizzo riscontrate non veritiere;
g.
h.
proporre al Comitato di Gestione
eventuali interventi a prevenzione dei danni in determinate zone ad alto
rischio;
i.
relazionare al
Comitato A.T.C. 9
gli esiti dell’istruttoria, suddividendo il numero delle
pratiche accolte e/o respinte suddivise per Comune e l’entità complessiva del risarcimento
danni previsto.
i.
Art. 6 - Limiti temporali. Non sono
rimborsabili dall’A.T.C. i danni causati alle produzioni agricole dopo la
loro raccolta o dopo il loro naturale
distacco dall’impianto produttivo, o superato il normale periodo di
maturazione e quindi la normale epoca di raccolta, per i quali divenga
impossibile redigere un’attenta perizia e valutazione da parte del tecnico
incaricato dall’A.T.C. n. 9. Non sono altresì rimborsabili i danni non potuti accertare
dal tecnico dell’A.T.C. 9 per avvenuta raccolta del prodotto in data
precedente a quanto indicato nella
domanda di richiesta danni. Il normale periodo di maturazione è determinato in base ad
una apposita tabella di riferimento per coltura, emanata annualmente dalla Commissione Danni dell’A.T.C. 9, in
accordo con le Associazioni Agricole Professionali rappresentate nel Comitato
di Gestione dell’A.T.C. 9, concernente un elenco di prodotti principali
soggetti ad indennizzo, la data di messa fuori rischio, il periodo nel quale
è previsto solo il rimborso delle spese di semina. Tale tabella, inoltre
conterrà per tipologia di coltura le rese produttive medie ad ettaro, prese a
riferimento per la valutazione del danno. Art. 7 -
Modalità di presentazione della richiesta di indennizzo. Il produttore
che riscontrati la presenza di danni alle proprie coltivazioni agricole,
causate dalla selvaggina, deve inviare alla sede dell’A.T.C. 9, l’apposito
modello di richiesta danni, opportunamente compilato. Il modello potrà essere
ritirato direttamente presso la sede dell’A.T.C. n. 9, oppure per il tramite
delle Organizzazioni Professionali Agricole. L’A.T.C. n. 9 non potrà
esaminare le domande di danno che perverranno con modulistica diversa da
quella approvata e distribuita alle OO.PP.AA. La domanda di richiesta danni potrà essere inviata per posta, a
mezzo raccomandata, per fax oppure presentata direttamente alla segreteria
dell’A.T.C. 9 - Piazza I. Iori, 3 -
Cecina (Li), entro cinque giorni dall’avvenuto riscontro dei danni. La
domanda inoltre dovrà pervenire con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi,
esclusi i sabato, i festivi ed il giorno di presentazione della domanda,
prima della data di prevista raccolta, per consentire al tecnico incaricato
di effettuare il necessario sopralluogo di verifica ed accertamento danni.
Nei casi di estrema urgenza, per coltivazioni danneggiate in imminente
raccolta, l’agricoltore dovrà inviare telegramma/fax urgente o telefonare al
n° 0586/631016 - fax n° 0586/632489, comunicando tale
necessità. La
domanda di richiesta danni dovrà essere compilata in ogni sua parte: a.
anagrafica,
(codice fiscale, partita I.V.A., ecc.); b.
dati catastali (Comune, partita
catastale, foglio di mappa, particelle, superficie, ecc.); c.
dati colturali
e proposta di danno (tipologia
di coltura danneggiata, resa media accertata, danno stimato in percentuale e lire, ecc.); d.
misure di
prevenzione attuate per evitare i danni; e.
data prevista per la raccolta; f.
tipologia del danno riscontrato;
g.
tipo di selvaggina che ha causato il
danno. Alla domanda, inoltre, dovranno essere obbligatoriamente allegati i
seguenti documenti: a.
copia
Visura Catastale (di data non superiore a 6 mesi); b.
estratto di mappa in scala 1:2000; c.
copia
attribuzione partita I.V.A.; d.
copia titolo di conduzione (es. affitto o
comodato); e.
copia domanda di integrazione P.A.C. -
seminativi; (per alcuni dei
suddetti documenti è prevista la possibilità di presentare
autocertificazione, nei modi e limiti consentiti dalla legge) Non saranno accolte le domande pervenute alla sede
dell’A.T.C. n. 9: -
non complete dei documenti integrativi
obbligatori e previsti dal presente regolamento; -
compilate su modelli non conformi a
quello approvato e distribuito dall’A.T.C. n. 9; -
compilate in modo irregolare o comunque
non completo; -
sprovviste
dei documenti da allegare o comunque incomplete nella compilazione dei dati.
Nel
caso di istanze inviate con urgenza, (per colture in imminente fase di
raccolta) sarà possibile integrare la domanda con la documentazione
integrativa, entro e non oltre quindici giorni dalla data di richiesta del
sopralluogo, all’A.T.C. n. 9. Art. 8-
Rilevazione e liquidazione danno. Ricevuta la
denuncia di danno, l’A.T.C. verifica la rispondenza della domanda e degli
allegati, dopo di ché incarica il tecnico affinché disponga il sopralluogo
per la valutazione del danno. E’ facoltà del tecnico incaricato di
ispezionare anche ripetutamente i danni denunciati. L’A.T.C. si impegna ad espletare
le pratiche di stima del danno entro sette giorni, escluso il sabato ed i
festivi, a partire dal giorno successivo alla data di pervenuta denuncia di
danno. Una volta effettuato il
sopralluogo del tecnico e predisposta la perizia, essa sarà rimessa
all’attenzione della Commissione Danni che ne verificherà la rispondenza e
completezza per la relativa liquidazione, in base ai dati contenuti nella
tabella di riferimento di cui all’art. 5. Una volta terminato il lavoro di
verifica delle pratiche danni, la Commissione presenta all’attenzione del
Comitato di Gestione A.T.C. 9 l’elenco delle domande ammissibili e del
relativo importo, e delle domande non accolte, avendo cura di specificarne i
motivi. Una volta approvata la lista l’A.T.C. disporrà del pagamento delle
domande ammissibili e alla comunicazione di diniego ai titolari delle
pratiche respinte. Qualora fosse stato consegnato
materiale per la prevenzione danni (in particolare materiale per recinzioni
elettrificate) ed al momento del sopralluogo del tecnico tale impianto non
risultasse perfettamente funzionante o non messo in opera, il danno stimato
non sarà indennizzabile. Art. 9 -
Perizia d’appello. Il perito
incaricato dall’A.T.C. n. 9, per la stima e l’accertamento dei danni, deve
comunicare in seduta stante all’agricoltore, dopo l’indagine effettuata, la
percentuale di danno riscontrata e la resa media accertata per la
coltivazione danneggiata. Tali risultati formeranno oggetto
di un verbale di sopralluogo che dovrà essere sottoscritto dal perito e, nel
caso di accettazione, dall’agricoltore. Entro otto giorni esclusi il
sabato ed i festivi, dalla data del verbale di sopralluogo, il
richiedente che non ne accetti le
risultanze in esso contenute, avrà la facoltà di incaricare un proprio
tecnico professionista e richiedere un nuovo sopralluogo del perito nominato
dall’A.T.C.; a tale sopralluogo parteciperà il tecnico incaricato
dall’agricoltore, il tecnico nominato dall’A.T.C. 9 e un tecnico incaricato dall’Amministrazione Provinciale.
Allorché sia stato chiesto l’appello, il richiedente deve lasciare il
prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d’appello
nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata. Qualora il richiedente non
ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta, sebbene
accompagnata da un’ulteriore perizia di un tecnico di parte, non potrà essere
accolta e si intenderà decaduta. La perizia d’appello deve
eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente
regolamento e riguardare tutte le partite appellate. I periti redigeranno
collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna terminologia
legale. Qualunque sia l’esito della
perizia d’appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Art. 10 -
Ricorsi avverso la determinazione della Commissione Danni. Il richiedente che non
intende accettare la determinazione economica del danno espressa
dalla Commissione Danni dell’A.T.C. n. 9, ha facoltà di inviare apposito
ricorso scritto indirizzato al Presidente dell’A.T.C. n. 9, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine massimo
di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del risultato di
istruttoria. Decorso inutilmente tale
termine la determinazione della Commissione Danni si intende accolta a tutti
gli effetti di legge. Nel ricorso dovranno essere indicati gli estremi della
domanda danni inoltrata, i motivi difensivi avanzati, nonché tutti i
documenti che saranno ritenuti opportuni per l’accoglimento del ricorso e può
essere chiesta audizione alla commissione. Art. 11-
Prezzi dei prodotti. La determinazione dei prezzi dei
prodotti agricoli, sui quali calcolare l’entità del danno, avviene tramite
una apposita tabella di riferimento, approvata dalla Commissione Danni, e
redatta annualmente sulla base della media di riferimento dei prezzi
determinati dalla Commissione Prezzi della competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, e Agricoltura. Per i prodotti non valutati dalla
CCIAA o per i prodotti di particolare pregio (uve pregiate DOC, ecc.) la
Commissione Danni, sentito il parere delle Organizzazioni di Categoria
Agricole (componenti il Comitato A.T.C. 9), farà riferimento alla media
dei prezzi riscontrati sul territorio
provinciale. Su indicazione del tecnico
incaricato, valutata la distribuzione del danno e valutata la non convenienza
alla raccolta, dal prezzo “franco produttore” saranno dedotte le spese
stimate di raccolta. Art. 12 -
Aggravamento dei danni. Nel caso in cui l’agricoltore
riscontri un aggravamento dei danni rispetto alla precedente domanda di danno
inoltrata e alla verifica del tecnico, avrà la facoltà di inviare una nuova domanda, che annullerà a tutti gli effetti
la precedente inviata, in cui sarà ricalcolato l’intero danno riscontrato.
Per quanto concerne la documentazione da allegare, nel caso di domanda
aggiuntiva non è fatto obbligo di riprodurre tutta la documentazione già
inviata, fatta eccezione per i documenti attinenti la variazione danno
riscontrata. Art. 13 -
Pagamento del risarcimento del danno. Il pagamento del risarcimento,
salvo eventuali contestazioni o riserve, dovrà essere effettuato secondo le modalità
stabilite di anno in anno dall’A.T.C. 9, nel rispetto di quanto stabilito
all’art. 7. Art. 14 -
Disposizioni diverse. L’A.T.C. 9 senza
pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni può disporre accertamenti, con
facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati per ispezionare i vari
prodotti. Ogni atto scientemente compiuto,
diretto a trarre in inganno l’A.T.C. 9 circa la valutazione del danno e che
abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall’A.T.C.,
produce la decadenza del diritto al risarcimento da parte del richiedente,
fatta salva la facoltà del Comitato di Gestione di effettuare le opportune
segnalazioni agli organi competenti o di adire per le vie legali. Foro competente, per
ogni controversia che dovesse crearsi, è esclusivamente quello del luogo dove
ha sede l’A.T.C. 9. Art. 15 – Norme transitorie. Il presente
Regolamento verrà stampato e diffuso a cura dell’A.T.C. n° 9, delle
Organizzazioni Professionali Agricole, delle Associazioni Venatorie e delle
Associazioni Ambientaliste e potrà subire variazioni in funzione delle
decisioni del Comitato A.T.C. n. 9 e delle norme regionali e provinciali che
istituiscono la materia. Copia del presente regolamento, una volta approvato,
viene notificato all’Amministrazione Provinciale competente per territorio. A tutti è fatto invito
di prendere esatta conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento. (versione approvata
nella seduta del Comitato di Gestione dell’A.T.C. n. 9 dell’11 luglio 2000 e modificata
in data 20 agosto 2004)
Inoltre si PRECISA che a seguito di un quesito posto dall’ATC 9 la Regione Toscana risponde che: “le produzioni agricole tutelate dall’art. 47 della legge regionale 3/1994 sono esclusivamente quelle riconducibili all’esercizio di attività di impresa agricola. Dal combinato disposto degli articoli 2082 e 2135 del codice civile emerge che l’imprenditore agricolo è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata che si sostanzia, nello specifico, in una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Il soggetto titolato ad essere risarcito ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 3/1994 è, quindi, solo l’imprenditore agricolo (che esercita regolarmente attività di impresa con regolare partita IVA) e non tutti coloro che, per motivazioni diverse, si dedicano alla coltivazione del fondo. Il presente parere esprime l’orientamento dell’ufficio scrivente ed è rilasciato a titolo collaborativi senza pregiudizio delle competenze e delle responsabilità definite dalla normativa vigente. “
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