STATUTO DEL COMITATO DI GESTIONE

ATC LIVORNO 9

 

Art. 1 – Denominazione e costituzione.

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 9 LIVORNO

 

Costituzione con decreto della Giunta provinciale della Provincia di Livorno n. 66 del 15 dicembre 1995.

 

Art. 2 – Territorio e sede.

 

La Giunta Regionale, in osservanza dell’Art. 9 comma 4 lettera c, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla caccia programmata, in Ambiti Territoriali di caccia.

Territorio di competenza dell’A.T.C. 9 Livorno è quello ricadente nei comuni della Provincia di Livorno e precisamente: Capraia Isola, Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Sassetta, Campiglia Marittima, Suvereto e Piombino.

La sede dell’A.T.C. 9 è ubicata nel comune di Cecina, Piazza I. Iori, 3.

 

Art. 3 – Finalità.

 

In attuazione del principio di cui all’art. 14 comma 1 della Legge n. 157/1992, finalità dell’Ambito territoriale di caccia è la programmazione dell’esercizio venatorio.

 

Art. 4 – Organi dell’A.T.C.

 

Organo di gestione dell’ATC è il Comitato di Gestione.

 

Art. 5 – Il Comitato di Gestione. Composizione e funzionamento.

 

Il Comitato di gestione dell’ATC 9 è composto da dieci membri, in ottemperanza all’art. 7 del T.U.R.R. n. 34/r/2002, di cui:

  • tre appartenenti alle Organizzazioni professionali agricole presenti sul territorio del comprensorio;
  • tre appartenenti alle Associazioni venatorie presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;
  • due appartenenti alle Associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata del territorio del comprensorio;
  • due nominati dalla Provincia.

Tali componenti, sulla base delle indicazioni degli organismi sopra citati, vengono nominati dalla Provincia.

Il Comitato di Gestione resta in carica per tutta la durata del piano faunistico-venatorio regionale.

In caso di impossibilità della nomina di tutti i componenti, il Comitato di Gestione s’intende validamente insediato con la nomina di almeno 6 membri.

Il Comitato di Gestione per svolgere le proprie funzioni può avvalersi di Commissioni composte da alcuni componenti del Comitato stesso.

I componenti del Comitato di Gestione possono essere riconfermati solo una volta.

Ai componenti del Comitato di Gestione viene corrisposto un gettone di presenza, il cui importo è fissato dalla Provincia, per la partecipazione alle riunioni di Comitato o delle Commissioni. Il Comitato di Gestione può decidere la corresponsione al Presidente di un compenso mensile non superiore a 400 euro. Il compenso mensile non è cumulabile con il gettone di presenza.

La partecipazione a convegni di studio e simili, funzioni operative e/o esecutive effettuate su incarico dell’Ufficio di Presidenza e nell’interesse dell’ATC, sono considerate prestazioni ad ogni effetto. Ad ogni prestazione che comporti spostamenti viene corrisposto un rimborso spese a piè di lista ed un rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI.

Spetta al Comitato di Gestione la nomina al suo interno del Presidente, del vice-Presidente e del Segretario, i quali formano l’Ufficio di Presidenza. All’Ufficio di Presidenza è affidato il compito di collaborare con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e nell’attuazione delle decisioni assunte dal Comitato di Gestione.

I componenti del Comitato di Gestione dimissionari vengono sostituiti, con nuova nomina da parte della Provincia, sempre ché il numero dei componenti del Comitato di Gestione rimasti in carica sia pari o superiore a sei.

In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato di Gestione, il Presidente ne dà comunicazione alla Provincia per i provvedimenti conseguenti.

 

Art. 6 – Compiti del Comitato di Gestione.

 

Il Comitato di Gestione, in ottemperanza alle leggi vigenti, ha le seguenti competenze:

  1. decide, in ordine all’accesso all’ATC dei cacciatori richiedenti;
  2. Predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell’ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitats;
  3. determina il quantitativo della selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.
  4. svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui al titolo VI del T.U.R.R. 34/r/2002.
  5. predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale, che devono essere presentati all Provincia entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello in cui se ne prevede la realizzazione. La Provincia provvede all’approvazione e alla formale assunzione dell’impegno di spesa a carico degli esercizi interessati;
  6. predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici ed eroga gli incentivi stessi per quanto attiene alle coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, nonché all’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento o alla salvaguardia della fauna selvatica;
  7. esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico-venatorio provinciale e può avanzare richieste di modificazioni o integrazioni al piano stesso;
  8. determina ed eroga i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria, nonché i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;
  9. organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti per il raggiungimento delle finalità programmate;
  10. propone alla Provincia l’istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;
  11. destina almeno il 30% delle quote di iscrizione all’ATC ad operazioni di ripopolamento o reintroduzione di galliformi e lagomorfi, fino al raggiungimento delle densità ottimali di selvaggina riprodotta allo stato naturale.
  12. disciplina l’utilizzazione degli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui all’art. 71 del T.U.R.R. n. 34/R/2003.
  13. riunisce in assemblea, almeno una volta all’anno, al termine della stagione venatoria, i cacciatori iscritti, i proprietari e conduttori di fondi inclusi nell’ATC e gli ambientalisti residenti nel comprensorio ed appartenenti ad associazioni o comitati riconosciuti per la valutazione dell’andamento della gestione.

 

Art. 7 – Riunioni del Comitato di Gestione. Convocazioni.

 

La convocazione ordinaria del Comitato di Gestione è predisposta dal Presidente, che ne fissa la data, l’ora e la sede, nonché l’o.d.g., allegandovi, ove necessario e possibile la relativa documentazione.

Un’eventuale convocazione, motivata, può essere richiesta da parte di almeno tre componenti del Comitato di Gestione.

La convocazione ordinaria del Comitato di Gestione deve essere inviata tramite lettera ad ogni componente, almeno sette giorni prima della data fissata.

Per le convocazioni urgenti è consentito l’avviso tramite telegramma o fax, almeno 48 ore prima.

Il Componente del Comitato di Gestione è considerato assente giustificato se per iscritto o fax o telefonicamente, comunica entro l’apertura della seduta, la motivazione dell’impossibilità a partecipare, e ciò deve essere annotato sul Verbale della seduta stessa.

Il Comitato di Gestione stabilisce che il membro che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive sia dichiarato decaduto. Il membro decaduto è sostituito secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.

Alle riunioni del Comitato di Gestione possono essere invitati anche soggetti esterni.

 

Art. 8 – Ordine del giorno.

 

La definizione dell’o.d.g. spetta al Presidente del Comitato di Gestione che presiede la riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal vice-Presidente.

Ad inizio seduta, dopo la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente, è consentito ad ogni componente del Comitato di Gestione proporre variazioni ed integrazioni all’o.d.g.. Tali variazioni, se accettate dalla  maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione, costituiranno materia integrante della discussione della seduta plenaria stessa.

 

Art. 9 – Validità delle sedute.

 

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati.

 

Art. 10 – Votazioni.

 

Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni deliberative dei punti all’o.d.g. sono effettuate, di norma, in forma palese. Su richiesta di uno o più componenti del Comitato di Gestione la votazione potrà avvenire in forma segreta, se approvata dalla maggioranza

 

Art. 11 – Verbali della seduta e deliberazioni.

 

Tutte le sedute del Comitato di Gestione devono essere verbalizzate dal Segretario. Nel caso di assenza del Segretario il verbale verrà redatto dal componente del Comitato di Gestione più giovane d’età.

E’ compito del verbalizzante presentare gli atti alla seduta successiva per la lettura e approvazione.

Qualora vi siano osservazioni, contestazioni o precisazioni da apporvi, queste devono essere annotate a piè verbale.

Ciascun componente del Comitato di Gestione ha facoltà di chiedere l’inserimento a verbale dell’eventuale propria dichiarazione di voto.

Le deliberazioni assunte dal Comitato di Gestione dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante.

 

Art. 12 – Documentazione e accesso agli atti.

 

Gli atti predisposti dal Comitato, nonché i verbali delle riunioni, sono consultabili, su motivata richiesta, da chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della legislazione vigente sulla privacy.

 

Art. 13 – Sospensione e rinvio delle sedute.

 

La seduta del Comitato di Gestione può essere sospesa su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi componente, purché accolta dalla maggioranza dei presenti.

La sospensione deve avere di norma motivazioni attinenti alla discussione di uno o più punti all’o.d.g.

La seduta ancorché già convocata, qualora sussistano cause di forza maggiore, può essere rinviata prima della data fissata per decisione dell’Ufficio di Presidenza dandone tempestiva comunicazione ai componenti del Comitato di Gestione.

L’eventuale rinvio della seduta in corso può avvenire per decisione motivata del Presidente dopo l’avvenuta sospensione della stessa.

Il rinvio di uno o più punti dell’o.d.g. può essere deciso dalla maggioranza, su richiesta dei presenti.

 

Art. 14 – Il Presidente.

 

Il Presidente è nominato all’interno dei componenti del Comitato di Gestione.

 

 

Art. 15 – Competenze e poteri del Presidente.

 

Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Gestione, provvede alla redazione dell’o.d.g. delle sedute ed al suo invio agli altri membri, convoca l’assemblea di cui all’art. 9 comma 1 lettera l) del T.U.R.R. n. 34/R/2002 e cura l’attuazione dei provvedimenti adottati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice-Presidente.

 

Art. 16 – Personale e prestazioni professionali.

 

Il Comitato di Gestione per lo svolgimento delle funzioni a esso attribuite:

Può dotarsi di personale amministrativo in numero non superiore a due unità, in caso di impossibilità di avvalersi di personale provinciale.

Può stipulare convenzioni, anche pluriennali, con enti pubblici, società private e con tecnici faunistici al fine di acquisire le competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

 

Art. 17 – Procedure per le forniture dei beni e servizi.

 

Per le forniture ed i servizi di importo inferiore o uguale a 2.500 euro annui, al netto di IVA, il presidente del Comitato di Gestione provvede a contattare uno o più ditte di fiducia, richiedendo il preventivo della fornitura o del servizio. Il Presidente sottopone all’esame del Comitato di Gestione il preventivo o i preventivi richiesti e questo ne autorizza la spesa. In caso di urgenza il Presidente provvede autonomamente alla spesa, informandone il Comitato di Gestione nella riunione immediatamente successiva.

Per le forniture ed i servizi di importo superiore a 2.500 euro, al netto di IVA, il Comitato di Gestione delega il Presidente ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, specificando la natura e le modalità della fornitura o del servizio, l’importo massimo della spesa, il termine per l’inoltro dell’offerta. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, indirizzata al Comitato di Gestione e recante all’esterno il riferimento all’oggetto dell’offerta. L’apertura delle buste deve avvenire alla presenza  del Presidente e di altri due componenti del Comitato di Gestione, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti della Provincia. L’aggiudicazione viene effettuata in favore del concorrente che ha presentato l’offerta più conveniente, purché la stessa sia inferiore al  prezzo massimo indicato nella lettera d’invito. Ove le offerte siano tutte in aumento rispetto al prezzo massimo prefissato non si dà luogo all’aggiudicazione e gli atti vengono rimessi al Comitato di Gestione per le  determinazioni che questo riterrà opportune. Della fase di apertura buste, dell’aggiudicazione e della eventuale non aggiudicazione deve essere redatto verbale, sottoscritto dai membri del Comitato che presenziano all’apertura delle buste e conservato agli atti del Comitato.

Per l’acquisto di selvaggina si deve considerare il rapporto qualità – prezzo secondo le indicazioni tecniche sulla qualità, comprese le modalità di allevamento della selvaggina stessa, documentate da una relazione del tecnico faunistico incaricato dall’A.T.C.

Il Presidente, o altro componente del Comitato di Gestione, delegato dal Comitato stesso, provvede a verificare la regolarità della fornitura o del servizio. Nel caso siano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o differenze quantitative all’immediata contestazione per iscritto alla controparte e alla liquidazione del corrispettivo solo per la parte non contestata.

 

 

Art. 18 - Bilancio, rendiconto e gestione finanziaria.

 

Il Comitato di Gestione redige, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, il bilancio ed i rendiconto dell’ATC tenendo conto delle disposizioni di cui agli art. 13 e 14 del T.U.R.R. n. 34/R/2002.

L’anno finanziario coincide con l’anno solare.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di Gestione trasmette alla Provincia il bilancio consuntivo, il rendiconto delle spese relative all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché una relazione specifica relativa ai progetti finalizzati.

Al rendiconto deve essere allegata la relazione del Sindaco revisore, il quale viene nominato dalla Provincia scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contali istituito presso il Ministero di grazia e giustizia

 

Art. 19 – Revisione dello Statuto.

 

Il Comitato di Gestione ha facoltà di modificare in qualsiasi momento, in apposita seduta specificatamente convocata, il presente statuto, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Il Comitato di Gestione per lo svolgimento al meglio delle proprie funzioni, può emanare regolamenti interni esplicativi. Tali regolamenti verranno sottoposti all’approvazione della Provincia prima della loro effettiva applicazione.

Tutto quanto non previsto dal presente Statuto sarà regolamentato dalla normativa vigente.

 

 

 

   


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