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STATUTO DEL COMITATO DI GESTIONE ATC LIVORNO 9 Art. 1 –
Denominazione e costituzione. AMBITO
TERRITORIALE DI CACCIA N. 9 LIVORNO Costituzione
con decreto della Giunta provinciale della Provincia di Livorno n. 66 del 15
dicembre 1995. Art. 2 –
Territorio e sede. La Giunta Regionale, in osservanza dell’Art. 9 comma 4
lettera c, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla
caccia programmata, in Ambiti Territoriali di caccia. Territorio di
competenza dell’A.T.C. 9 Livorno è quello ricadente nei comuni della
Provincia di Livorno e precisamente: Capraia Isola, Livorno, Collesalvetti,
Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo,
Sassetta, Campiglia Marittima, Suvereto e Piombino. La
sede dell’A.T.C. 9 è ubicata nel comune di Cecina, Piazza I. Iori, 3. Art. 3 – Finalità. In attuazione del principio di cui all’art. 14 comma 1 della Legge n.
157/1992, finalità dell’Ambito territoriale di caccia è la programmazione
dell’esercizio venatorio. Art. 4 – Organi dell’A.T.C. Organo di gestione dell’ATC è il Comitato di Gestione. Art. 5 – Il Comitato di Gestione. Composizione e funzionamento. Il Comitato di gestione dell’ATC 9 è composto da dieci membri, in
ottemperanza all’art. 7 del T.U.R.R. n. 34/r/2002, di cui:
Tali componenti, sulla base delle indicazioni degli organismi sopra
citati, vengono nominati dalla Provincia. Il Comitato di Gestione resta in carica per tutta la durata del piano
faunistico-venatorio regionale. In caso di impossibilità della nomina di tutti i componenti, il
Comitato di Gestione s’intende validamente insediato con la nomina di almeno
6 membri. Il Comitato di Gestione per svolgere le proprie funzioni può
avvalersi di Commissioni composte da alcuni componenti del Comitato stesso. I componenti del Comitato di Gestione possono essere riconfermati
solo una volta. Ai componenti del Comitato di Gestione viene corrisposto un gettone
di presenza, il cui importo è fissato dalla Provincia, per la partecipazione
alle riunioni di Comitato o delle Commissioni. Il Comitato di Gestione può
decidere la corresponsione al Presidente di un compenso mensile non superiore
a 400 euro. Il compenso mensile non è cumulabile con il gettone di presenza. La partecipazione a convegni di studio e simili, funzioni operative
e/o esecutive effettuate su incarico dell’Ufficio di Presidenza e
nell’interesse dell’ATC, sono considerate prestazioni ad ogni effetto. Ad
ogni prestazione che comporti spostamenti viene corrisposto un rimborso spese
a piè di lista ed un rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI. Spetta al Comitato di Gestione la nomina al suo interno del
Presidente, del vice-Presidente e del Segretario, i quali formano l’Ufficio
di Presidenza. All’Ufficio di Presidenza è affidato il compito di collaborare
con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e nell’attuazione
delle decisioni assunte dal Comitato di Gestione. I componenti del Comitato di Gestione dimissionari vengono
sostituiti, con nuova nomina da parte della Provincia, sempre ché il numero
dei componenti del Comitato di Gestione rimasti in carica sia pari o superiore
a sei. In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato di Gestione,
il Presidente ne dà comunicazione alla Provincia per i provvedimenti
conseguenti. Art. 6 – Compiti del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione, in ottemperanza alle leggi vigenti, ha le
seguenti competenze:
Art. 7 – Riunioni del Comitato di Gestione. Convocazioni. La convocazione ordinaria del Comitato di Gestione è predisposta dal
Presidente, che ne fissa la data, l’ora e la sede, nonché l’o.d.g.,
allegandovi, ove necessario e possibile la relativa documentazione. Un’eventuale convocazione, motivata, può essere richiesta da parte di
almeno tre componenti del Comitato di Gestione. La convocazione ordinaria del Comitato di Gestione deve essere
inviata tramite lettera ad ogni componente, almeno sette giorni prima della
data fissata. Per le convocazioni urgenti è consentito l’avviso tramite telegramma
o fax, almeno 48 ore prima. Il Componente del Comitato di Gestione è considerato assente
giustificato se per iscritto o fax o telefonicamente, comunica entro
l’apertura della seduta, la motivazione dell’impossibilità a partecipare, e
ciò deve essere annotato sul Verbale della seduta stessa. Il Comitato di Gestione stabilisce che il membro che non partecipa,
senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive sia dichiarato
decaduto. Il membro decaduto è sostituito secondo quanto previsto dalle vigenti
leggi. Alle riunioni del Comitato di Gestione possono essere invitati anche
soggetti esterni. Art. 8 – Ordine del giorno. La definizione dell’o.d.g. spetta al Presidente del Comitato di
Gestione che presiede la riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono
svolte dal vice-Presidente. Ad inizio seduta, dopo la lettura e l’approvazione del verbale della
seduta precedente, è consentito ad ogni componente del Comitato di Gestione
proporre variazioni ed integrazioni all’o.d.g.. Tali variazioni, se accettate
dalla maggioranza dei componenti del
Comitato di Gestione, costituiranno materia integrante della discussione
della seduta plenaria stessa. Art. 9 – Validità delle sedute. Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza
della maggioranza dei membri insediati. Art. 10 – Votazioni. Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide quando hanno
conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni deliberative dei punti all’o.d.g. sono effettuate, di
norma, in forma palese. Su richiesta di uno o più componenti del Comitato di
Gestione la votazione potrà avvenire in forma segreta, se approvata dalla
maggioranza Art. 11 – Verbali della seduta e deliberazioni. Tutte le sedute del Comitato di Gestione devono essere verbalizzate
dal Segretario. Nel caso di assenza del Segretario il verbale verrà redatto
dal componente del Comitato di Gestione più giovane d’età. E’ compito del verbalizzante presentare gli atti alla seduta
successiva per la lettura e approvazione. Qualora vi siano osservazioni, contestazioni o precisazioni da
apporvi, queste devono essere annotate a piè verbale. Ciascun componente del Comitato di Gestione ha facoltà di chiedere
l’inserimento a verbale dell’eventuale propria dichiarazione di voto. Le deliberazioni assunte dal Comitato di Gestione dovranno essere
sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante. Art. 12 – Documentazione e accesso agli atti. Gli atti predisposti dal Comitato, nonché i verbali delle riunioni,
sono consultabili, su motivata richiesta, da chiunque vi abbia interesse, nel
rispetto della legislazione vigente sulla privacy. Art. 13 – Sospensione e rinvio delle sedute. La seduta del Comitato di Gestione può essere sospesa su proposta
motivata del Presidente o di qualsiasi componente, purché accolta dalla
maggioranza dei presenti. La sospensione deve avere di norma motivazioni attinenti alla
discussione di uno o più punti all’o.d.g. La seduta ancorché già convocata, qualora sussistano cause di forza
maggiore, può essere rinviata prima della data fissata per decisione
dell’Ufficio di Presidenza dandone tempestiva comunicazione ai componenti del
Comitato di Gestione. L’eventuale rinvio della seduta in corso può avvenire per decisione
motivata del Presidente dopo l’avvenuta sospensione della stessa. Il rinvio di uno o più punti dell’o.d.g. può essere deciso dalla
maggioranza, su richiesta dei presenti. Art. 14 – Il Presidente. Il Presidente è nominato all’interno dei componenti del Comitato di
Gestione. Art. 15 – Competenze e poteri del Presidente. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Gestione, provvede
alla redazione dell’o.d.g. delle sedute ed al suo invio agli altri membri,
convoca l’assemblea di cui all’art. 9 comma 1 lettera l) del T.U.R.R. n.
34/R/2002 e cura l’attuazione dei provvedimenti adottati. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono
esercitate dal vice-Presidente. Art. 16 – Personale e prestazioni professionali. Il Comitato di Gestione per lo svolgimento delle funzioni a esso
attribuite: Può dotarsi di personale amministrativo in numero non superiore a due
unità, in caso di impossibilità di avvalersi di personale provinciale. Può stipulare convenzioni, anche pluriennali, con enti pubblici,
società private e con tecnici faunistici al fine di acquisire le competenze
tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dei propri compiti. Art. 17 – Procedure per le forniture dei beni e servizi. Per le forniture ed i servizi di importo inferiore o uguale a 2.500
euro annui, al netto di IVA, il presidente del Comitato di Gestione provvede
a contattare uno o più ditte di fiducia, richiedendo il preventivo della
fornitura o del servizio. Il Presidente sottopone all’esame del Comitato di
Gestione il preventivo o i preventivi richiesti e questo ne autorizza la
spesa. In caso di urgenza il Presidente provvede autonomamente alla spesa,
informandone il Comitato di Gestione nella riunione immediatamente
successiva. Per le forniture ed i servizi di importo superiore a 2.500 euro, al
netto di IVA, il Comitato di Gestione delega il Presidente ad inviare lettera
di invito ad almeno tre ditte, specificando la natura e le modalità della
fornitura o del servizio, l’importo massimo della spesa, il termine per
l’inoltro dell’offerta. Le offerte devono pervenire in busta chiusa,
indirizzata al Comitato di Gestione e recante all’esterno il riferimento
all’oggetto dell’offerta. L’apertura delle buste deve avvenire alla
presenza del Presidente e di altri
due componenti del Comitato di Gestione, di cui almeno uno scelto tra i
rappresentanti della Provincia. L’aggiudicazione viene effettuata in favore
del concorrente che ha presentato l’offerta più conveniente, purché la stessa
sia inferiore al prezzo massimo
indicato nella lettera d’invito. Ove le offerte siano tutte in aumento
rispetto al prezzo massimo prefissato non si dà luogo all’aggiudicazione e
gli atti vengono rimessi al Comitato di Gestione per le determinazioni che questo riterrà
opportune. Della fase di apertura buste, dell’aggiudicazione e della
eventuale non aggiudicazione deve essere redatto verbale, sottoscritto dai
membri del Comitato che presenziano all’apertura delle buste e conservato
agli atti del Comitato. Per l’acquisto di selvaggina si deve considerare il rapporto qualità
– prezzo secondo le indicazioni tecniche sulla qualità, comprese le modalità
di allevamento della selvaggina stessa, documentate da una relazione del
tecnico faunistico incaricato dall’A.T.C. Il Presidente, o altro componente del Comitato di Gestione, delegato
dal Comitato stesso, provvede a verificare la regolarità della fornitura o
del servizio. Nel caso siano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o
differenze quantitative all’immediata contestazione per iscritto alla
controparte e alla liquidazione del corrispettivo solo per la parte non
contestata. Art. 18 - Bilancio, rendiconto e gestione finanziaria. Il Comitato di Gestione redige, sulla base dello schema approvato
dalla Giunta regionale, il bilancio ed i rendiconto dell’ATC tenendo conto
delle disposizioni di cui agli art. 13 e 14 del T.U.R.R. n. 34/R/2002. L’anno finanziario coincide con l’anno solare. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di Gestione trasmette alla
Provincia il bilancio consuntivo, il rendiconto delle spese relative
all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché
una relazione specifica relativa ai progetti finalizzati. Al rendiconto deve essere allegata la relazione del Sindaco revisore,
il quale viene nominato dalla Provincia scelto fra gli iscritti nel registro
dei revisori contali istituito presso il Ministero di grazia e giustizia Art. 19 – Revisione dello Statuto. Il Comitato di Gestione ha facoltà di modificare in qualsiasi
momento, in apposita seduta specificatamente convocata, il presente statuto,
sempre nel rispetto della normativa vigente. Il Comitato di Gestione per lo svolgimento al meglio delle proprie
funzioni, può emanare regolamenti interni esplicativi. Tali regolamenti
verranno sottoposti all’approvazione della Provincia prima della loro
effettiva applicazione. Tutto quanto non previsto dal presente Statuto sarà regolamentato
dalla normativa vigente.
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